Fringe benefit aumento della soglia a 3000 euro

Aumento della detassazione fiscale e contributiva da 600 euro a 3000 euro. A prevederlo è l’art. 3 del D.L. 18/11/2022 n.176 pubblicato in GU n.270 dello stesso giorno e in vigore dal 19-11-2022, con misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette.

Il decreto Aiuti-Bis, convertito il 21 settembre scorso nella legge n. 142, aveva già modificato il limite di detassazione fiscale e contributivo dei fringe benefit a favore dei lavoratori dipendenti, innalzando la soglia a 600,00 euro.

La norma, inoltre, stabilisce che rientrano nell’agevolazione anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.  

Il datore di lavoro potrà, pertanto, riconoscere ad ogni singolo dipendente nel 2022 una soglia di esenzione di 3.200,00 euro, di cui

  • 3.000,00 euro di fringe benefit
  • 200,00 euro di buoni carburante

Va sottolineato che in entrambi i casi si tratta di  “liberalità”, quindi il datore di lavoro non ha nessun obbligo di corrispondere né per il “bonus bollette”, né per il “buono carburante”.

Decreti Aiuti: fringe benefits  a 3000 euro

Il 21 settembre 2022 è stato convertito nella Legge n. 142 il D.L. n. 115/2022 c.d. Decreto Aiuti-bis, che ha introdotto alcuni interventi a sostegno dei lavoratori per sopperire ai disagi causati dalla crisi.

Fra queste misure, l’articolo 12 prevede l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e dalla base imponibile contributiva:

  • del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • nonché delle somme rimborsate ai medesimi dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3.000 e solo per il periodo d’imposta dell’anno 2022.

Si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargato).

All’interno dei beni ceduti si includono:

  • autovettura concessa ad uso promiscuo;
  • buoni benzina;
  • buoni spesa;
  • pacco natalizio;
  • beni in natura;
  • i premi assicurativi extra professionali;
  • il welfare contrattuale (es 200 euro CCNL Metalmeccanici);
  • PC e cellulare a uso promiscuo;
  • alloggio dato in uso ai dipendenti;
  • utenze per uso domestico (acqua, energia elettrica e riscaldamento).

ATTENZIONE: serve tener conto di tutti i redditi percepiti dal lavoratore, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d’imposta.

La norma inoltre, contrariamente a quanto previsto per la cessione di beni e servizi prestati a favore dei lavoratori che non consente monetizzazione, prevede invece il rimborso delle spese sostenute direttamente dai lavoratori per le utenze di acqua, luce e gas.

L’esclusione dalla base imponibile fiscale e previdenziale è applicabile a condizione che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità agevolative previste dalla legge.

 

Fringe benefits 2022: chiarimenti dell’AdE

Per quanto riguarda le utenze, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il pagamento o il rimborso può riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, ma a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Il datore di lavoro dovrà acquisire:

  • la “bolletta” attestante l’utenza domestica pagata, oppure la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore attesti il possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenza domestiche e che contenga tutti i dati necessari per identificarli (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, la data e la modalità di pagamento);
  • un’ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal lavoratore che attesti che le fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, anche da parte di altri datori di lavoro nel caso di rapporti di lavoro part-time, ovvero dal coniuge o da familiare.

L’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti e i percettori di reddito da lavoro assimilato a quello da lavoro dipendente: collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, tirocinanti.

Qualora in sede di conguaglio annuale dovesse emergere che il valore dei beni o dei servizi prestati è superiore alla soglia (€ 3.000), il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione e a contributi l’importo corrisposto nella sua interezza.

L’esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è corrisposta ad un solo dipendente non essendo previsto l’obbligo di erogazione a favore di tutti i lavoratori o di categorie omogenee di lavoratori.

 

Per ulteriori informazioni si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/e del 4 novembre 2022 “Misure fiscali per il welfare aziendale – Articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”

 

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