Consulenza per il welfare aziendale
Supporto alle imprese per introdurre e gestire un piano di welfare che favorisca la produttività e aiuti i lavoratori a conciliare la vita lavorativa con la vita personale e familiare.
WELFARE PREMIALE: LA NOSTRA CONSULENZA A SUPPORTO DELLE IMPRESE
Con risoluzione n. 55/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente le opere e i servizi che il datore di lavoro offra a categorie omogenee di lavoratori in forza di un regolamento aziendale istitutivo di un piano di welfare premiale; resta in ogni caso inteso che il regime d’esenzione è applicabile a condizione che a dette opere e servizi non possa essere attribuita una funzione retributiva.
Come noto, l’articolo 51, comma 2, lettera f) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) stabilisce che non concorre alla formazione del reddito l’utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro i) su base volontaria mediante apposito regolamento aziendale o ii) in osservanza di disposizioni dettate da un contratto collettivo di lavoro (aziendale o territoriale), purché dette opere e servizi siano offerti:
1) alla generalità (o categorie omogenee) di lavoratori e ai familiari che risultino fiscalmente a carico dei lavoratori destinatari del piano di welfare (articolo 12 del TUIR);
2) per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (articolo 100, comma 1 del TUIR).
Secondo l’orientamento espresso dall’AdE, un piano di welfare aziendale può dunque essere detassato e non concorre alla formazione del reddito anche nell’ipotesi in cui sia subordinato al raggiungimento di un obiettivo aziendale.